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Spese di rappresentanza al buio

di Primo Cappellini e Roberto Lugano

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15 SETTEMBRE 2008

Spese di pubblicità e di rappresentanza, spese per viaggi,vitto e alloggio, spese di trasferta:sono temi che da sempre costituiscono un cruccio per le aziende. Non solo dal punto di vista fiscale, ma anche dal punto di vista di gestione del personale e dei documenti. Certo, il Fisco non ha mai dato una mano all'impresa, e gli ultimi interventi in questo campo continuano a generare fattispecie diverse ai fini del trattamento tributario, e quindi fonti di confusione, di rischio e di adempimenti per gli operatori.

In questo particolare momento, inoltre, convivono diversi aspetti problematici:
- la ormai storica distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza, fonte di continui pareri interpretazioni e contenziosi, non ha trovato un fondamento normativo;

• nell'ambito della rappresentanza, la Finanziaria 2008 ha introdotto regole nuove, che si applicano proprio a partire dal periodo d'imposta in corso, la cui attuazione è demandata a un decreto del quale è comparsa solo una bozza alla fine di aprile senza però che il provvedimento entrasse in vigore;

• per la sotto categoria delle spese di vitto e di alloggio è intervenuto il decreto legge 112/08, con l'ormai nota disposizione che rende detraibile l'Iva ma riduce la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Natura e destinazione
Una parte delle difficoltà nasce dal fatto che alcune norme riguardano la natura delle spese ( e cioè la loro tipologia: ad esempio vitto, alloggio), mentre altre discriminano in funzione della loro destinazione ( o finalità:tipicamente le spese di rappresentanza). Proprio le spese alberghiere e quelle per alimenti e bevande, però, appartengono a entrambi gli insiemi: il risultato, per fare un esempio in campo Iva,è che l'imposta sulle spese di vitto e alloggio è detraibile, ma non quando quelle spese sono considerate di rappresentanza (come sintetizzato nel grafico in alto).

Iva e redditi
Altra confusione nasce dal fatto che Iva e dirette non hanno lo stesso impianto normativo.Basti pensare al limite massimo per detrarre ( o dedurre)gli omaggi:per le dirette è salito a 50 euro, per l'Iva è rimasto a 25,82. Ma il problema più importante riguarda il fatto che non si può detrarre l'Iva sulle spese di rappresentanza «come definite ai fini delle imposte sui redditi». Su questo aspetto, non si può non notare che: a) nel Tuir le spese di rappresentanza sono richiamate sia per il lavoro autonomo sia per l'impresa, senza rinvii tra le disposizioni; b) la qualificazione delle spese di rappresentanza inerenti e congrue (dunque, si direbbe, anche con Iva detraibile) dipende dal decreto attuativo di cui si sono perse le tracce (si veda il servizio in pagina).

Lavoratori autonomi
Tenendo conto anche dei chiarimenti contenuti nella recente circolare n. 53/E del 5 settembre, per i professionisti si possono individuare sei grandi casi che si presentano in relazione alla deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti. E naturalmente per ogni caso (si veda il primo dei tre grafici a fianco) le regole o comunque i limiti di deducibilità sono diversi. Paradossalmente, il caso in cui si può recuperare tutto il costo senza limitazioni è quello più complesso dal punto di vista della procedura: si tratta delle spese sostenute direttamente dal committente, oggetto di modifiche normative e di chiarimenti contenuti nella circolare n. 28/E del 2006. È facile ricordare che si tratta di uno degli aspetti più invisi ai professionisti e alle aziende.

Le imprese
Anche nel caso del reddito di impresa abbiamo cercato di evidenziare (nel secondo grafico) le principali situazioni in cui ci si può trovare con la nuova disciplina. Sono state escluse alcune casistiche particolari ( si pensi agli acquisti dai tour operator) che avrebbero reso ancora più complessa la lettura del grafico.
Per quanto riguarda in particolare le spese di rappresentanza, si è tenuto in considerazione il contenuto della bozza di decreto ministeriale che deve dare attuazione all'articolo 108 comma 2 del Tuir. Applicando alle spese di vitto e alloggio i contenuti della bozza delprovvedimento si ottengono tre categorie:

• vitto e alloggio a favore di clienti per la partecipazione a fiere, mostre, visite: non sono considerate spese di rappresentanza, e quindi nel grafico vanno trattati con il regime delle spese di pubblicità;

• vitto e alloggio con i requisiti previsti dal decreto (ad esempio a favore di clienti in occasioni diverse da quelle citate prima, oppure di autorità, e così via): sono deducibili integralmente secondo l'articolo 108, comma 2, però per una quota pari al 75% come stabilito dall'articolo 109, comma 5 nella nuova versione. Secondo la circolare 53/E, si applicano entrambe le disposizioni. Quindi, la deduzione dovrebbe essere pari al 75% delle spese, e comunque fino all'importo pari al 2% dei ricavi e comunque non superiore a 200mila euro;

• vitto e alloggio privi dei requi-siti: siamo in presenza di fenomeni di autoconsumo, di assegnazione ai soci o di liberalità, facilmente assimilabili al caso di costi non inerenti e quindi completamente indeducibili.

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